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DL 172/21: Certificati di esenzione o differimento vaccinazione Covid 19 in formato digitale.
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DL 172/21: Certificati di esenzione o differimento vaccinazione Covid 19 in formato digitale.

Come noto le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 vengono rilasciate nei casi in cui la stessa debba essere omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Il DPCM del 4 febbraio 2022, in merito alle suddette, ha disposto che:

– dal 7 febbraio le certificazioni sono emesse esclusivamente in formato digitale;

– dal 27 febbraio tutti i precedenti certificati hanno cessato di essere validi.

Chi era in possesso di un certificato di esonero o esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione digitale / elettronica con il QR code.
E’ necessario rivolgersi al medico certificatore che rilascerà all’assistito una nuova attestazione. L’attestazione è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell’assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.
La validità delle certificazioni di esenzione dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio ed è indicata nella certificazione stessa. In caso di sopravvenuta positività a SARS-CoV-2 anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.
Ognuno deve tenere conto di quanto precedentemente esposto dato che da ora in poi le esenzioni e i differimenti dalla vaccinazione in formato digitale verranno interamente gestite, in via automatizzata, a livello di Piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate).
L’Ordine, nel rispetto degli obblighi derivanti dal DL n. 172/21, convertito in L. 3/22, continuerà con le istruttorie di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale che, come noto, sono effettuate attraverso la consultazione della piattaforma DGC. Le istruttorie dovranno quindi
essere attivate nei confronti anche dei professionisti già accertati che non avranno provveduto alla digitalizzazione delle esenzioni cartacee già presentate all’Ordine
.

La segreteria

Gentili colleghe/i,
com’è noto, la normativa in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è stata recentemente innovata dall’entrata in vigore del DL 172/2021, in ossequio al quale i compiti di controllo sulla avvenuta vaccinazione dei soggetti obbligati sono ora attribuiti agli Ordini territoriali.
Gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva della somministrazione della dose di richiamo (dose booster) successiva al ciclo vaccinale primario. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
In questo periodo l’Ordine Tsrm Pstrp Fvg sta mettendo in atto le rispettive azioni per adempiere all’obbligo normativo dettato dal decreto legge 172/2021, inviando comunicazione al professionista interessato che è tenuto a fornire risposta, secondo la normativa, entro il termine di 5 giorni.

Invitiamo pertanto a controllare frequentemente il proprio indirizzo PEC chi:
– non ha eseguito la vaccinazione;
– non ha eseguito la vaccinazione perchè differita/omessa per motivi clinici;
– Non ha eseguito la dose di richiamo;
– Non ha eseguito la dose di richiamo perché guarita/o dall’infezione Sars-cov2.

L’eventuale provvedimento di sospensione a conclusione dell’accertamento verrà comunicato ai rispettivi datori di lavoro per i provvedimenti del caso.

Gentili Colleghi,

com’è noto, la normativa in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è stata recentemente innovata dall’entrata in vigore del DL 172/2021, in ossequio al quale i compiti di controllo sulla avvenuta vaccinazione dei soggetti obbligati sono ora attribuiti agli Ordini territoriali, in parte con modalità automatizzate tramite le relative Federazioni nazionali.

In breve, gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Gli unici esentati sono coloro per i quali il Medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, abbia attestato che la vaccinazione obbligatoria debba essere omessa o differita.

Ciò posto, qualora al termine della propria istruttoria – in assenza di ragioni ostative alla sospensione, tassativamente previste dal DL 172/2021 – un Ordine accertasse l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte di un iscritto, tale iscritto risulterebbe immediatamente sospeso dall’esercizio delle professioni sanitarie; in tale ipotesi, la sospensione sarà comunicata al datore di lavoro e annotata sul relativo albo o elenco speciale ad esaurimento a cui l’interessato è iscritto.

Per completezza, giova sottolineare che, relativamente alla dose di richiamo, il Ministero della salute ha recentemente chiarito che l’obbligo di somministrazione – rilevante ai fini della sospensione – decorre dal momento in cui sono trascorsi 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Per ulteriori e più approfondite informazioni sulle procedure parzialmente descritte con la presente, si rinvia al testo del DL 172/2021, nonché alle circolari ministeriali in argomento.

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